Whistleblowing
Ultima modifica 28 febbraio 2024
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
Cos’è il Whistleblowing
È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Chi può effettuare la segnalazione
Il personale dipendente del Comune di Abbiategrasso
lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, che svolgono la propria attività a favore del Comune di Abbiategrasso
volontari e tirocinanti anche non retribuiti del Comune di Abbiategrasso
lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere.
Oggetto della segnalazione
Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse e che consistono in:
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;condotte illecite rilevanti ai sensi della L.190/2012, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denunciano atti ritorsivi presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito, vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile, nel caso di fondatezza della segnalazione.
Come presentare la segnalazione
È possibile utilizzare la piattaforma dedicata che consente la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione.
ACCEDI ALLA PIATTAFORMA
Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma in uso rilascia un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l’esito della segnalazione.
Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.
La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell’identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.
Mediante tale istituto il Comune di Abbiategrasso, in funzione anticorruzione, intende fornire uno strumento operativo di presidio dell’etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.
Cosa fa l'Amministrazione
L’unità di supporto al Responsabile Protezione Corruzione e Trasparenza (RPCT) provvede a:
dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.