Municipium
Descrizione
Con ordinaza n. 225 del 6/11/2024, sotto riportata, si dispone a tutti i proprietari, e/o amministratori di edifici privati e di uso pubblico prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio di:
- sgomberare dalla neve il marciapiede, per almeno due metri di larghezza, in corrispondenza dei propri muri frontali e di liberare gli imbocchi delle caditoie, per un minimo di 20 cm. lungo il perimetro delle stesse, onde facilitare il deflusso delle acque;
- spargere lungo il tratto dei propri muri frontali materiale fondente (sale) e di reintegrarlo in caso di necessità per impedire cadute di passanti;
- assicurare la tenuta statica delle coperture;
- trasportare la neve asportata in luoghi individuati dalle Autorità Comunali;
- procedere alla pulizia dei balconi e davanzali prima o durante la spazzatura della via sottostante avendo cura di non recare molestia alcuna;
- non gettare acqua o altri liquidi che siano causa di formazione di ghiaccio sui marciapiedi o passaggi pedonali e/o comunque sulla sede stradale;
Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale, ai titolari di negozi, esercizi pubblici e simili esistenti al piano terreno, per il tratto di loro competenza;
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A cura di
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Allegati
ord_00225_06-11-2024
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Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2024, 13:12